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Licenziamento disciplinare: il parere del Consiglio di Stato

lentepubblica.it • 11 Aprile 2016

licenziamentoIl Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo che, in attuazione della Legge Madia, modifica la disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti. Con lo schema di decreto legislativo in oggetto si intende dare attuazione alla delega di cui all’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Con la richiamata disposizione il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge – sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti con norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.

 

Rappresenta l’Amministrazione che la scelta di dare rilievo al licenziamento disciplinare e ai comportamenti fraudolenti che ne sono causa è sintomatica della volontà del Governo di combattere il fenomeno dell’assenteismo e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (causa di disuguaglianze, di inefficienza e di ingenti costi) e di evitarne il perpetuarsi. In particolare, con lo schema di provvedimento vengono apportare alcune significative modifiche all’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta “riforma Brunetta”), in materia di licenziamento disciplinare al fine di allargarne l’ambito di applicazione e reprimere  più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici. L’intervento si è reso necessario, in quanto recenti fatti di cronaca, che hanno richiamato l’attenzione dei mass media e della pubblica opinione, hanno dimostrato che, nonostante le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dirigenti pubblici previste dagli articoli da 67 a 73 del citato d.lgs. n. 150 del 2009, continuano a verificarsi casi di false attestazioni delle presenze in servizio

 

Il rafforzamento della prevenzione – anche mediante strumenti tecnologici di rilevazione delle presenze, così come la formazione, la comunicazione e le verifiche sistematiche necessarie, comporteranno oneri per la finanza pubblica, per cui nelle sedi proprie si dovranno indicare progetti e relative coperture. Per un corretto inquadramento del provvedimento delegato, è bene premettere che anteriormente alla privatizzazione del rapporto d’impiego pubblico per effetto del decreto legislativo n. 29 del 1993 la materia disciplinare era regolata da un rigido sistema di disposizioni che attribuivano alla pubblica amministrazione una cosiddetta supremazia speciale, caratterizzata da ampia discrezionalità nell’apprezzamento dei comportamenti manchevoli, con possibilità, per i pubblici dipendenti, di opporre prevalentemente vizi soltanto procedurali. La progressiva attrazione del pubblico impiego nell’ambito del diritto privato ha inciso anche sull’evoluzione del licenziamento disciplinare, in quanto la c.d. privatizzazione, confermata nel d.lgs. n. 165 del 2001, ha sancito la regolamentazione del potere disciplinare non più con legge e regolamenti, ma attraverso le previsioni dei contratti collettivi.

 

Per leggere il testo completo del parere potete consultare il file in allegato all’articolo.

 

 

 

 

Fonte: Consiglio di Stato
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